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L'affido dei figli nella separazione


L’ affido rappresenta la modalità con cui in concreto ciascun genitore esercita la propria responsabilità genitoriale, assumendo su di sé concretamente ogni decisione di custodia, di cura e di educazione dei figli minorenni e partecipando attivamente alle scelte che li riguardano.

L’affido può essere condiviso quando presuppone che entrambi i genitori si facciano carico dell’organizzazione di queste scelte.

Può, altrimenti, essere esclusivo di un solo genitore e questo significa che il genitore non affidatario è limitato rispetto ad alcuni ambiti decisionali che vengono solitamente giuridicamente declinati in modo esplicito come, per esempio, le scelte educative, quelle di istruzione e quelle sanitarie.

L'affido condiviso promuove il diritto del minore di mantenere buoni rapporti con entrambi i genitori, frequentandoli in maniera equilibrata e continuativa. Ciò significa che il figlio deve poter vivere sia con la madre che con il padre; che entrambi i genitori devono prendersene cura e che il minore ha il diritto di mantenere rapporti con entrambe le stirpi. Ma l'affido condiviso non riguarda i tempi di visita o di collocamento del figlio, riguarda invece responsabilità condivisa delle scelte educative e gestione del figlio.

L'affido esclusivo che fino ad alcuni anni fa veniva concesso alle madri nella maggioranza dei casi, viene ora concesso molto raramente e soltanto nel caso in cui uno dei due genitore si dimostri sostanzialmente incapace di esercitare adeguatamente la sua responsabilità. L'affidamento esclusivo è ormai estremamente difficile da ottenere in quanto si ritiene che i figli abbiano molto maggiore giovamento ad essere educati da entrambi i genitori, come ormai tutta la giurisprudenza e le convenzioni internazionali prevedono.


Se, in situazioni rare, il giudice valuta che i genitori non siano in grado di prendere le decisioni più adeguate per i figli, può affidare i figli al servizio sociale o al comune di competenza limitatamente ad alcune questioni specifiche, come le scelte educative o quelle sanitarie, per esempio. I figli resteranno ugualmente collocati presso i genitori nei tempi e nei modi stabiliti. Il servizio sociale del Comune di competenza avrà solo il compito di sostituire o affiancare i genitori nelle scelte educative per le quali è stato chiamato ad intervenire.


L’interpretazione giurisprudenziale odierna tende, nel 95% dei casi di separazione, a mantenere integra la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori affidando ad entrambi congiuntamente i figli. Nella maggior parte dei casi restanti i minori vengono affidati alle istituzioni e soltanto in rare situazioni il giudice affida i figli in modo esclusivo a un genitore. Sono questi i casi in cui uno dei due genitori sia evidentemente nell'impossibilità di assumere decisioni sui figli, mentre l’altro genitore risulti competente e in grado anche di gestire adeguatamente tutte le relazioni, compresa quella con il genitore non affidatario (o nei casi in cui vi sia sostanzialmente la presenza di un unico genitore),

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